Fine locazione: Chi spetta tinteggiare l’appartamento?
La fine locazione è sempre un momento delicato, la riconsegna dell’appartamento e della cauzione, possono generare contrapposizioni; Uno dei motivi di contenzioso è lo stato di manutenzione dell’immobile e la necessità di tinteggiatura. Chi, tra proprietario e inquilino ha il compito di dare il bianco alle pareti? Se ti trovi in questa situazione o vuoi conoscere i tuoi diritti, sei nel posto giusto! In quest’articolo vediamo cosa fare e cosa prevede la legge.
Indice dei contenuti
Tinteggiatura a fine locazione: Cosa prevede la Legge?
Sull’argomento ci sono pareri contrastanti, con sentenza n. 29329/2019 della Suprema Corte di Cassazione è stato affermato che la clausola contrattuale che prevede la tinteggiatura alla fine della locazione è nulla, ai sensi di quanto previsto dell’art. 79 della stessa L. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone…
Sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così, l’art. 79 della Legge sull’equo canone è stato abrogato e sostituito dall’art. 13 della Legge 431 del 1998 che non prevede esattamente la stessa cosa, in quanto con l’abolizione dell’equo canone i contratti 4+4 hanno un canone libero e i contratti concordati 3+2 hanno canoni definiti localmente.
A chi spetta tinteggiare a fine locazione?
Con l’abrogazione dell’art. 79 della Legge 392/1978, per i contratti 4+4 e concordati 3+2, se l’appartamento è stato consegnato tinteggiato a nuovo e il contratto prevede la clausola di tinteggiatura a fine locazione; questa, a nostro avviso, è sempre valida nei contratti 4+4 ed è legittima, anche, nei contratti concordati 3+2, salvo che il costo dell’intervento, sommato ai canoni percepiti, non ecceda i limiti previsti dagli accordi locali.
Se il contratto di affitto, non prevede la clausola di tinteggiatura alla fine della locazione, questa non è dovuta, salvo quanto previsto al capitolo successivo.
Quando l’inquilino ha l’obbligo di tinteggiare?
L’inquilino è tenuto a tinteggiare l’appartamento nei seguenti casi:
- Se per negligenza o disattenzione le pareti sono danneggiate, ad esempio se i bambini hanno dipinto una parete giocando con i colori;
- Sempre a fine locazione, se l’immobile è stato consegnato con pareti tinteggiate con colori neutri e l’inquilino le ha pitturate con murales o colori molto appariscenti;
- Se sulle pareti sono stati applicati stencil, carta da parati o altri elementi che necessitano di ripristino.
Conviene tinteggiare un appartamento da affittare?
Non esiste un obbligo a tinteggiare preventivamente l’appartamento da affittare. Il locatore deve consegnare all’inquilino l’appartamento in “buono stato locativo”, in questo concetto rientra anche lo stato di manutenzione delle pareti.
In linea generale, salvo che la manutenzione sia scadente, non conviene tinteggiare le pareti preventivamente, perché il nuovo inquilino potrebbe scegliere soluzioni personalizzate.
Tinteggiatura, cosa scrivere nel contratto di affitto?
Le clausole contrattuali non devono essere vessatorie, per esse valide devono essere conosciute ed espressamente, approvate dalle parti ai sensi dell’ art. 1341 cod. civ. che recita:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. “
È possibile inserire nel contratto la seguente clausola;
- Condizione dell’immobile: la “parte conduttrice” dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto è in ottimo stato locativo, completamente tinteggiato e s’impegna a tinteggiarlo a fine locazione e riconsegnarlo nel medesimo stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso…
Potrebbero interessarti:
Cedolare secca: come funziona e cosa cambia nel 2024?
No Comments