Installazione ascensore condominiale: Chi deve pagare?
L’installazione di un ascensore condominiale è sicuramente un elemento che aumenta il valore economico dell’edificio e dei singoli appartamenti, oltre che agevolare l’accesso di chi abita ai piani superiori. Al contrario per chi abita al piano terra o ha un negozio con accesso indipendente, l’installazione dell’ascensore condominiale non porta particolari vantaggi. Spesso questa divergenza d’interessi, è causa di contrasti tra condomini. Ecco cosa prevede la legge e a chi tocca pagare.
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Chi decide l’installazione dell’ascensore condominiale?
La decisione di installare un ascensore condominiale, spetta all’assemblea che deve deliberare con la maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 dei millesimi dell’intero edificio, come recita il comma 5 dell’art. 1136 del codice civile:
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Se la richiesta dell’ascensore condominiale è finalizzata all’abbattimento delle barriera architettoniche per la presenza di una persona anziana o con difficoltà a deambulare nel condominio, la deliberà può essere approvata a maggioranza semplice.
Come opporsi all’installazione dell’ascensore?
L’opposizione alla delibera condominiale può essere proposta anche da un solo condomino con ricorso al tribunale competente per territorio; quando l’intervento pregiudica la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico dell’immobile art. 1120 codice civile. È inoltre possibile opporsi all’installazione di un ascensore condominiale, quando l’intervento rende inservibili alcune parti comuni al godimento anche di un solo condomino, un esempio è la riduzione della larghezza della scala condominiale, che non può essere ridotta sotto gli 80 cm per far posto all’ascensore e deve rispettare la normativa antincendio.
Chi sta al piano terra deve pagare l’ascensore?
In linea di massima, la risposta è Sì! L’ascensore è una parte comune del condominio, tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese di gestione delle parti comuni. Nel caso d’installazione di un ascensore in un “vecchio” stabile è possibile trovare delle soluzioni che vengano incontro ai condomini che abitano al piano terra o che hanno negozi o uffici con accessi indipendenti e che non fruiscono dell’innovazione. Si tratta di trovare un accordo con la maggioranza, che avrebbe interesse a distribuire il costo su tutti i condomini; Due le possibili soluzioni:
- Il costo dell’intervento è ripartito non in base ai millesimi ma in relazione all’interesse all’installazione dell’ascensore;
- L’altra soluzione spesso utilizzata, per evitare annose e costose controversie, è ripartire il costo ai soli condomini che hanno interesse all’installazione, escludendo i condomini dissenzienti dalle spese e dall’utilizzo.
Come si ripartiscono le spese dell’ascensore?
Le spese di gestione dell’ascensore è divisa in due parti, il 50% in base ai millesimi, l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, art. 1124 codice civile. Se l’ascensore serve solo un corpo del condominio, le spese sono a carico di chi ne trae effettivo beneficio; ad esempio un condominio con due scale e un solo ascensore nella scala A, il costo, salvo diverse disposizione del regolamento condominiale, sarà a carico dei condomini della scala A.
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