Ascensore per disabili in condominio: Diritti e installazione.
È possibile installare un ascensore per disabili in condominio contro la volontà dell’assemblea? L’installazione di un ascensore in un condominio è sicuramente un’innovazione che facilita l’accesso alle singole unità immobiliari, oltre che incrementare il valore degli immobili. È, in ogni caso, un’innovazione costosa che non porta gli stessi benifici a tutti i condomini e questo genera spesso l’opposizione dei proprietari degli appartamenti ai piani bassi dell’edificio. Cosa succede se un condomino disabile o con ridotte capacità motorie ha necessità di installare un ascensore e la maggioranza è contraria? Scopriamo quali sono le regole e la legge di riferimento. Buona lettura.
Indice
Prima di entrare nel merito facciamo un passo indietro e vediamo le regole generali;
Quali sono le regole per l’installazione di un ascensore in condominio?
L’installazione di un ascensore condominiale è considerata un’innovazione, le regole sono dettate dall’art. 1120 del codice civile, il quale sancisce che i condomini, con la maggioranza qualificata dei partecipanti al condominio, 50%+1 e i due terzi del valore dell’edificio, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Lo stesso articolo dispone infine: Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Queste norme valgono in generale, ma cosa succede se una persona disabile ha necessità di installare un ascensore per accedere al proprio alloggio?
Come installare un ascensore per disabili in condominio contro la volontà della maggioranza?
Il condomino affetto da disabilità che ha bisogno di installare un ascensore deve inoltrare all’amministratore una richiesta di convocazione dell’assemblea, con le specifiche dell’intervento proposto. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.
Se l’assemblea condominiale è contraria all’installazione dell’ascensore o omette di deliberare, trascorsi tre mesi, il richiedente può comunque procedere con l’installazione, previa richiesta al comune. L’assemblea condominiale non può, infatti, opporsi all’installazione dell’ascensore adducendo come motivazione l’occupazione di parti comuni o l’alterazione dell’aspetto architettonico dell’edificio, la Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito la necessità di contemperare le esigenze di tutti i condomini e l’atteggiamento solidale verso chi si trova in condizioni di fragilità.
La Legge n. 13 del 1989 all’art. 2 prevede che nel caso di innovazioni concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, le delibere condominiali, possono essere assunte con maggioranze semplici e qualora l’assemblea si opponesse, la persona disabile o chi ne esercita la tutela può procedere a proprie spese ed effettuare gli interventi, l’unico limite all’abbattimento delle barriere architettoniche è la stabilità e sicurezza del fabbricato.
Ascensore per disabili in condominio chi paga?
La spesa per l’installazione dell’ascensore per disabili in condominio è suddivisa tra tutti i condomini se l’intervento è approvato a maggioranza dall’assemblea; se l’assemblea non approva l’installazione, la spesa è a carico della persona disabile e di chi decide di utilizzare l’impianto.
Ascensore per disabili in condominio, quali sono i contributi?
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto, un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a 2.582,28 euro. Il contributo è incrementato del 25% della spesa sostenuta per importi superiori a 2.582,28 e fino a 12.911,42 euro e del 5% per importi superiori a quest’ultimo. Esempi:
Costo intervento | Contributo |
15.000 euro | 5.269 euro |
25.000 euro | 5.769 euro |
40.000 euro | 6.519 euro |
È possibile sommare al contributo le detrazioni Irpef (ad es. Bonus barriere architettoniche) purché l’importo non superi la spesa effettiva.
La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata al Comune dov’è ubicato l’immobile, entro il 1° marzo di ogni anno, con allegato:
- La descrizione delle opere da realizzare e un preventivo di spesa;
- Certificato medico in carta libera attestante la disabilità e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- Copia del documento d’identità e codice fiscale.
Il comune può chiedere un’integrazione dei documenti.
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