Enter your keyword

Frontalini dei balconi: Chi paga la manutenzione?

Frontalini dei balconi: Chi paga la manutenzione?

Frontalini dei balconi: Chi paga la manutenzione?

Chi paga la sistemazione dei frontalini dei balconi? La ripartizione delle spese di manutenzione è spesso motivo di contrasti tra i condomini e non di rado i lavori sono procrastinati, con conseguenze economiche, per il disvalore dell’edificio, oltre ai rischi penali connessi all’incolumità di condomini e passanti in conseguenza della caduta di calcinacci. Per rispondere alla domanda iniziale, occorre fare una distinzione tra parti comuni e proprietà privata, come vedremo più avanti la differenza dipende dal tipo di balcone e dalle caratteristiche dell’edificio. Fatta questa doverosa premessa, possiamo iniziare.

Quando il frontalino è condominiale e quando no?

Per stabilire se i frontalini dei balconi sono una parte comune o privata e necessario distinguere tra le diverse tipologie di balconi, che per comodità raggruppiamo in due categorie, balconi aggettanti e incassati; I primi sono quelli a sbalzo, sporgono rispetto alla facciata e sono di fatto un prolungamento dell’appartamento, non hanno funzione comune, i balconi incassati sono interni al perimetro dell’edificio e sono parte integrante della facciata condominiale.

I frontalini dei balconi aggettanti sono proprietà esclusiva del titolare dell’appartamento, salvo che non abbiano una funzione estetica, come vedremo più avanti. I frontalini dei balconi incassati sono proprietà comune, perché fanno parte della facciata condominiale.

Chi paga le spese di manutenzione dei frontalini dei balconi?

Le spese di manutenzione dei frontalini sono così ripartite:

  • Balconi aggettanti, a carico dei proprietari dei singoli appartamenti, salvo che per caratteristiche costruttive, presenza di fregi, rilievi o rivestimenti, abbiano funzione estetica o artistica, nel qual caso la spesa dev’essere ripartita tra tutti i condomini in base ai millesimi;
  • La spesa per la manutenzione dei frontalini di balconi incassati, a castello o a ballatoio è a carico di tutti i condomini ripartita a secondo del valore in millesimi di ogni singola unità, come sancito dall’art. 1123 c.c..

Chi è responsabile della caduta di calcinacci dai frontalini dei balconi?

La responsabilità della manutenzione delle proprietà private in condominio, è a carico del singolo condomino proprietario dell’unità, laddove la proprietà è comune la responsabilità è in capo all’amministratore di condominio; In taluni casi può essere chiamata in causa la compagine condominiale se non si è attivata o non ha autorizzato i lavori. Analizziamo i singoli casi.

Caduta calcinacci balcone aggettante

La manutenzione dei frontalini dei balconi aggettanti è a carico del proprietario dell’appartamento che ha il dovere di mettere in sicurezza il manufatto per evitare la caduta di calcinacci e al contempo informare l’amministratore. Qualora l’amministratore o l’assemblea, nonostante i solleciti, siano inerti, il proprietario dell’immobile deve inviare una diffida e porre in essere gli accorgimenti per evitare pericolo per le persone.

Caduta calcinacci frontalino balcone incassato

I frontalini dei balconi incassati sono proprietà comune, giacché fanno parte della facciata dell’edificio, la manutenzione è in capo a tutti i condomini. È responsabilità dell’amministratore di condominio mantenere in buona stato di manutenzione le parti comuni dell’edificio, ivi compresi i frontalini dei balconi incassati ed evitare che il distacco di calcinacci possa creare pericolo per le persone. La mancata approvazione dei lavori da parte dell’assemblea non solleva l’amministratore dalla responsabilità di messa in sicurezza il fabbricato, è tra i poteri del capo condominio autorizzare lavori urgenti non derogabili. Qualora l’inerzia dell’amministratore fosse causa di danni a terzi, ci sono i presupposti per la responsabilità penale e la revoca.

Potrebbero interessarti:

Responsabilità dell’amministratore di condominio.

Balconi condominiali: Chi paga la manutenzione?

Come funziona la ripartizione delle spese condominiali?

No Comments

Leave a Reply