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Il condomino può usucapire una parte comune? Scopri di più

Il condomino può usucapire una parte comune? Scopri di più

Il condomino può usucapire una parte comune? Scopri di più

Un condomino può usucapire una parte comune? Spesso nei condomini, per il quieto vivere, sono tollerati comportamenti che possono dare adito a diritti acquisiti, quali ad esempio l’uso esclusivo di un sottotetto comune, di un locale nel seminterrato o di un posto auto nel cortile condominiale. Sono situazioni che in molti casi nascono in sordina o per esigenze temporanee per poi divenire permanenti; Quando questi comportamenti possono dar luogo all’usucapione di spazi comuni? Scopriamo cosa stabilisce la legge.

Qual è il significato di usucapire?

L’usucapione è un modo di acquistare un bene altrui, con il possesso continuato per 20 anni; Chi detiene il possesso esclusivo di un immobile per il periodo previsto dalla Legge, e si comporta come se fosse il proprietario, può vantare il diritto di acquisto per usucapione, a condizione che rispetti tre requisiti:

  1. Possesso continuato senza interruzioni per 20 anni, o per un periodo minore se previsto dalla legge (usucapione abbreviata e speciale);
  2. Uso esclusivo e pubblico, alla luce del sole come se fosse il proprietario dell’immobile;
  3. Possesso pacifico senza l’utilizzo di metodi violenti o intimidazione.

Come usucapire una parte comune?

Per usucapire una parte comune è necessario che l’uso del bene sia stato continuato, esclusivo e precluso agli altri condomini. Secondo la giurisprudenza corrente, infatti, non è sufficiente che una parte comune sia stata utilizzata in esclusiva da un singolo condomino con la tolleranza dei comproprietari, ma è necessario che si manifesti, anche informalmente, la volontà di usare la parte comune in esclusiva, estromettendo gli altri condomini. Approfondiamo l’argomento con esempi pratici.

Si può usucapire un bene condominiale?

Le parti comuni sono disciplinate dall’art. 1117 del codice civile, i proprietari delle singole unità immobiliari hanno il diritto di fruire del bene e l’onere della manutenzione; per usucapire una parte comune è necessario che l’usucapiente dimostri di aver detenuto il possesso del bene in modo esclusivo e continuato per 20 anni, precludendo l’uso agli altri condomini, e manifestando pubblicamente il possesso del bene. Facciamo un esempio:

Un condomino che usa un locale condominiale (sottotetto, deposito, ecc.), per usucapirlo deve mantenerne il possesso esclusivo per 20 anni e impedire agli altri l’uso, chiudendo l’accesso con un lucchetto di cui lui solo detiene le chiavi.

Come usucapire un posto auto in cortile comune?

Le modalità di gestione dei posti auto condominiali e quanto mai variegata, nei condomini dove la fruizione è lasciata all’autogestione dei condòmini, non di rado si generano situazioni di contrasto e di occupazione permanente dei posti auto da parte di uno o più condomini che ritengono di poter vantare diritti sul parcheggio.

La domanda è quindi: È possibile usucapire un posto auto condominiale per il solo fatto di averlo utilizzato in modo permanente per molti anni? La risposta è No! Il semplice uso esclusivo del posto auto condominiale, anche se tollerato dalla compagine condominiale, non è sufficiente, per usucapire un posto auto in cortile comune, è necessario che lo stesso sia utilizzato per venti anni e interdetto agli altri condomini con una recinzione, una catena o altro mezzo atto a impedire l’accesso. Potrebbe interessarti: Occupare a lungo un posto auto condominiale

Come interrompere l’usucapione di una parte condominiale?

Esistono diverse soluzioni per interrompere l’usucapione, la più semplice è un accordo nel quale l’usucapiente riconosca la proprietà comune del bene. Si può interrompere l’usucapione anche privando il soggetto del possesso del bene per oltre un anno. Infine, qualora le soluzioni precedenti non siano percorribili, per evitare che il condomino possa usucapire una parte comune, giacché non è sufficiente una lettera di diffida, è necessario che il condominio notifichi un atto giudiziario nel quale rivendica la proprietà del bene e nel contempo interrompe i termini dell’usucapione.

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