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Residenza fittizia: Cos’è e quali sono i rischi?

Residenza fittizia: Cos’è e quali sono i rischi?

Residenza fittizia: Cos’è e quali sono i rischi?

A cosa serve la residenza fittizia, chi ne ha diritto, come ottenerla e quali sono i rischi? Tutti i cittadini hanno diritto ad avere una residenza, questa deve corrispondere alla dimora abituale ossia il luogo in cui si vive. Nel nostro paese è pratica largamente diffusa fissare la propria residenza in modo fittizio nella seconda casa per beneficiare delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio IMU, Imposta di registro, ecc. Questi comportamenti possono avere conseguenze molto negative fino a configurare un reato. In quest’articolo approfondiremo tutti gli aspetti legati alla residenza fittizia.

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Che cos’è la residenza fittizia?

La residenza fittizia è il luogo in cui si dichiara, di abitare ma in realtà non si vive abitualmente. In genere chi sceglie di stabilire una residenza fittizia lo fa principalmente per motivi fiscali, per esigenze di lavoro o nel caso di persone senza fissa dimora.

Come ottenere la residenza fittizia?

Hanno diritto alla residenza fittizia, le persone senza fissa dimora che vivono abitualmente nel territorio comunale. Per ottenere la residenza fittizia è necessario presentare una richiesta al comune, comunicare un domicilio o in alternativa un collegamento con i servizi assistenziali o strutture di accoglienza presenti nel territorio, quali ad es. ufficio di collocamento, dormitori, mense, ecc. Il comune esegue le verifiche, se queste forniscono un riscontro positivo non può esimersi dal concedere la residenza.

Quali sono i rischi di una residenza fittizia?

Dichiarare in un atto pubblico una falsa residenza è un reato punito con la reclusione fino a 2 anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Ai sensi dell’art. 483 del codice penale fornire false dichiarazioni, come ad esempio simulare di risiedere nella seconda casa al mare per beneficiare delle agevolazioni fiscali, è un reato per la precisione di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Inoltre a fronte di una falsa dichiarazione di residenza possono essere revocate le agevolazioni e i servizi di cui si è impropriamente beneficiato.

Nonostante la severità delle sanzioni, la pratica di dichiarare una residenza fittizia è molto diffusa, probabilmente per una sottovalutazione delle conseguenze e per la carenza di controlli successivi al primo. Negli ultimi anni i comuni, sempre in difficoltà a far quadrare i conti, attuano controlli sempre più stringenti utilizzando i dati relativi alle utenze di luce, acqua e gas.

A questo punto è naturale domandarsi: i coniugi possono avere due residenze diverse e beneficiare delle agevolazioni?

I coniugi possono avere doppia residenza e beneficiare delle agevolazioni fiscali?

I coniugi che stabiliscono la residenza in due abitazioni diverse, nello stesso comune o in comuni diversi, anche se non separati legalmente, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva e non fittizia. In questo senso si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022.

Come dimostrare che non è una residenza fittizia?

I requisiti per dimostrare che non si tratta di una falsa residenza, sono oggettivi ed è onere del contribuente dimostrare la dimora effettiva nell’abitazione, con la presentazione di documenti idonei, come ad es:

  • Consumi luce, gas e acqua;
  • Richiesta medico di base;

O altra documentazione che attesti la presenza continuativa del richiedente nell’abitazione. Il Comune farà le opportune verifiche per riscontrare quanto dichiarato.

Come denunciare una residenza fittizia?

Se al termine di una locazione, l’inquilino non sposta la residenza e, nonostante i solleciti, continua a risultare residente nell’immobile, occorre denunciare la residenza simulata, bisogna recarsi in comune e comunicare all’ufficio anagrafe la falsa residenza. La polizia municipale farà gli accertamenti e se dopo il terzo sopralluogo il soggetto non è reperibile viene cancellato dall’anagrafe.

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