Deposito cauzionale: Regole e diritti nel contratto d’affitto
Come funziona il deposito cauzionale? Potrebbe sembrare una domanda banale, in realtà a giudicare dai quesiti che riceviamo c’è molta confusione, ad esempio: qual è l’importo massimo, quando è possibile trattenere la cauzione ecc. Bene, in quest’articolo cercheremo di rispondere con semplicità alle domande più frequenti.
Indice
A che cosa serve il deposito cauzionale per i contratti di affitto?
Il deposito cauzionale ha lo scopo di garantire il locatore per gli obblighi assunti dal conduttore con la firma del contratto di locazione e in particolare:
- Il pagamento dei canoni di locazione;
- Il pagamento delle spese condominiali e accessorie;
- Risarcimento di eventuali danni all’immobile.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale serve a risarcire il locatore nel caso in cui il conduttore non ottempera agli obblighi contrattuali.
Come funziona il deposito cauzionale?
Il conduttore versa, alla firma del contratto di locazione, una somma di denaro a titolo di cauzione, come si evince dal termine, si tratta di un deposito, quindi l’inquilino non perde la somma versata che gli sarà restituita alla fine del contratto, se avrà onorato tutti gli impegni. Per maggiori info leggi il nostro articolo: Restituzione cauzione
La somma può essere versata in contanti, con bonifico, a mezzo assegno bancario o circolare, l’importo versato è fruttifero. In alternativa è possibile fare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia degli impegni assunti dall’inquilino.
Deposito cauzionale: Cosa dice la legge?
L’art 11 della Legge 392/78 sull’equo canone, ancora in vigore, sancisce che:
- La cauzione non può essere superiore a tre mensilità del canone;
- La somma versata e’ produttiva di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno, le parti possono concordare una corresponsione anche semestrale. L’obbligo di versare gli interessi non è derogabile, nemmeno su rinuncia del conduttore.
È doveroso precisare che il primo comma, concernente l’importo massimo della cauzione, è imperativo per le locazioni non abitative; per gli immobili adibiti ad abitazione, in seguito all’entrata in vigore della Legge 431/98 che ha liberalizzato il mercato delle locazioni, sembra possibile concordare importi superiori; È sicuramente possibile concordare importi inferiori a tre mensilità del canone.
È possibile compensare i canoni con il deposito cauzionale?
La risposta è No! È prassi usuale che il conduttore utilizzi la cauzione per compensare gli ultimi canoni di locazione, può sembrare una soluzione di buon senso, in realtà quest’opzione, a meno che non sia prevista contrattualmente, non è attuabile. Il motivo è semplice, come abbiamo detto, la legge attribuisce al deposito cauzionale la funzione di garanzia a tutela del locatore, l’utilizzo della somma depositata per finalità diverse fa venir meno la sua funzione.
Quando non si restituisce il deposito cauzionale?
Il locatore può trattenere il deposito cauzionale alla fine della locazione nel caso in cui le parti riconoscono di comune accordo che l’immobile presenta dei danni imputabili all’inquilino e decidono di utilizzare la cauzione (totalmente o parzialmente) per gli interventi necessari; in questo caso è consigliabile formalizzare per iscritto l’accordo.
In alternativa il locatore può trattenere la cauzione ma dovrà rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento del danno e il risarcimento.
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