Come funziona il contratto di affitto cointestato?
È possibile stipulare un contratto di affitto cointestato con più inquilini? Sempre più spesso amici o colleghi decidono di affittare insieme un immobile, per dividere le spese, un problema molto sentito sopratutto nelle grandi città. Come comportarsi in questi casi, quali sono le regole e come tutelarsi? Se questa è la tua situazione e vuoi sapere come procedere, qui trovi le risposte che ti servono.
Indice
È possibile stipulare un contratto di affitto con più inquilini?
Sì! È possibile locare un immobile a più inquilini scegliendo tra due soluzioni:
- Un contratto unico cointestato;
- Più contratti, uno per ogni singolo inquilino; Questa seconda possibilità è indicata nella locazione di singole camere.
Appurato che è possibile locare un immobile a più conduttori, in quest’articolo approfondiamo le regole del contratto cointestato.
Come funziona un contratto di affitto cointestato?
Per stipulare un contratto di locazione cointestato, occorre indicare nel contratto le generalità di tutti gli inquilini che per semplicità nel corpo del contratto potranno essere indicati come parte conduttrice, ecco un esempio:
I conduttori sono complessivamente una parte unica del contratto e come tale obbligati in solido al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi che da queste derivano, salvo diverse disposizioni contrattuali.
Cosa succede se uno dei cointestatari non paga il canone?
Il contratto di affitto cointestato obbliga gli inquilini in solido al pagamento del canone e delle spese accessorie, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., in caso di mancato pagamento del canone da parte di uno dei cointestatari, il locatore può pretendere quanto dovuto dagli altri inquilini, salvo che non sia diversamente previsto dal contratto, ad esempio il pagamento diviso in quote. Qualora il contratto preveda il pagamento per quote suddiviso tra i conduttori, il locatore potrà rivalersi sull’inquilino moroso e non potrà pretendere il pagamento dagli altri inquilini.
Suggerimento: Quando si stipula un contratto cointestato a più inquilini, è consigliabile inserire in contratto una clausola che richiami la responsabilità in solido dei conduttori ai sensi del succitato art. 1292 cc.
Recesso di un inquilino dal contratto di affitto cointestato.
Il singolo inquilino può recedere dal contratto di affitto cointestato comunicando, con il preavviso previsto contrattualmente, il recesso anticipato al locatore e ai coinquilini. La facoltà di recesso del singolo inquilino è regolato dagli accordi contrattuali e sopratutto dall’art. 4 L. 392/78; il locatore e i coinquilini possono pretendere il rispetto delle modalità previste dal contratto, (preavviso e comunicazione) ma non possono opporsi al recesso del singolo conduttore.
Cosa fare se uno solo degli inquilini recede dal contratto cointestato?
Il recesso di un inquilino da un contratto di affitto cointestato comporta l’obbligo per gli inquilini che rimangono di pagare il canone e le spese accessorie; è consigliabile specificare nel contratto quest’obbligo. Le parti possono anche concordare che in caso di recesso di uno dei conduttori il contratto è risolto. Un’altra possibilità è il subentro, di un terzo soggetto nel contratto in sostituzione dell’inquilino che ha scelto di recedere. Il subentro dev’essere accettato dal locatore e dagli altri inquilini.
Il recesso di uno dei conduttori comporta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e il pagamento dell’imposta fissa di 67 euro; L’imposta non è dovuta se il locatore ha scelto la cedolare secca.
Immagine leonardo.ai
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