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Quando si può sospendere il pagamento dell’affitto?

Quando si può sospendere il pagamento dell’affitto?

Quando si può sospendere il pagamento dell’affitto?

L’inquilino può sospendere il pagamento dell’affitto se l’immobile ha dei problemi? È una domanda che molti inquilini si pongono a fronte di disagi più o meno gravi. Spesso è un modo per fare pressione sul locatore perché intervenga; È legittimo questo comportamento e in caso contrario quali possono essere le conseguenze? Scopriamo quali sono gli obblighi del locatore e quando è possibile sospendere il pagamento dell’affitto.

Quali sono i doveri del locatore?

Il proprietario di casa è tenuto a consegnare l’immobile, gli accessori e le pertinenze in buono stato di manutenzione, idoneo all’uso. Ha, inoltre, l’obbligo di mantenere la cosa locata in condizione adeguate all’utilizzo e deve garantire che l’inquilino possa utilizzare l’immobile e le pertinenze in modo pacifico come sancito, dagli art. 1575 e 1617 codice civile.

Il locatore è perciò tenuto ad accertarsi che le condizioni dell’immobile che sta per locare siano idonee all’uso, l’inquilino deve poter utilizzare il bene senza disagi o preclusioni, è il caso, ad esempio di locali con presenza di muffa o di un impianto non funzionante. L’obbligo di mantenere l’immobile in condizioni adeguate, non si esaurisce con la consegna ma permane per tutta la durata del contratto, in questo caso a carico del locatore è la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni sono a carico dell’inquilino. Se desideri approfondire, ti invitiamo a leggere: Obblighi del locatore, ripartizione spese.

L’ultimo comma dell’art. 1575 cc, riguarda il diritto dell’inquilino di godere pacificamente dell’immobile locato. Il proprietario deve mantenere indenne l’inquilino da rivendicazioni o contrasti con terzi, assumendo in prima persona la risoluzione di problemi che riguardano ad esempio diritto di parcheggio o di proprietà.

Si può sospendere il pagamento dell’affitto per problemi economici?

La perdita del lavoro, la collocazione in cassa integrazione o una spesa straordinaria non prevista, possono generare una situazione di difficoltà economica anche solo temporanea, in questi casi l’inquilino può sospendere il pagamento dell’affitto? La risposta è no, l’inquilino non può decidere unilateralmente di sospendere il pagamento del canone per problemi economici, può chiedere al proprietario una riduzione o sospensione temporanea ma quest’ultimo non è obbligato ad accettare.

Quando si può sospendere il pagamento dell’affitto?

La sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di affitto è un’azione che può essere adottata solo nel caso in cui il locatore è inadempiente agli obblighi contrattuali e tale inadempienza crea un grave pregiudizio al godimento del bene locato. In altre parole se l’immobile locato non è fruibile o comunque utilizzabile solo in minima parte, con grave disagio del conduttore, è possibile sospendere il pagamento del canone; Per fare degli esempi, la presenza di muffa nei locali, potenzialmente pericolosa per la salute dell’inquilino e dei familiari o l’impianto elettrico con cavi scoperti e collegamenti non sicuri, possono essere motivi validi. La norma di riferimento è l’art. 1460 cc che recita:

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Naturalmente il problema non deve essere imputabile a colpa dell’inquilino.

Cosa si rischia a sospendere il pagamento del canone?

La sospensione del pagamento dell’affitto senza un comprovato motivo, è un inadempimento contrattuale da parte del conduttore, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto, se il mancato pagamento si è protratto per più di venti giorni dalla scadenza pattuita, oltre al pagamento dei canoni arretrati ed eventualmente il risarcimento dei danni.

Il pagamento dell’affitto è, infatti, l’obbligo principale al quale l’inquilino non può sottrarsi pena lo sfratto e il pagamento dei danni.

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