Usucapione tra parenti: Quando è possibile e come funziona?
Quando è possibile l’usucapione tra parenti? Può un fratello o un parente usucapire un immobile per il solo fatto di averci abitato, utilizzato o aver detenuto le chiavi, per un certo periodo? L’usucapione tra parenti è una problematica frequente tra familiari, che spesso si manifesta al momento della successione e genera conflitti.
Indice
Come funziona l’usucapione?
Ai sensi dall’art. 1158 cod. civ., l’usucapione è l’acquisizione del diritto di proprietà o di altri diritti reali su un immobile attraverso il possesso continuo, pacifico e ininterrotto di quel bene per vent’anni. In sostanza, se una persona possiede un bene senza interruzioni per vent’anni, potrebbe acquisire il diritto legale di proprietà su quel bene, con una sentenza che sancisca l’effettiva proprietà per usucapione.
Per usucapire un immobile sono necessarie delle precise condizioni:
- Possesso: Deve esserci un possesso effettivo e continuo del bene da parte dell’usucapente che deve avere il controllo fisico del bene e deve agire come fosse il proprietario;
- Tempo: Il possesso deve essere mantenuto senza interruzioni per tutto il periodo previsto dalla legge, che come vedremo nel capitolo successivo varia da 10 a 20 anni;
- Buona fede: Aver detenuto l’immobile in modo pacifico, senza l’uso della violenza o dell’intimidazione;
- Pubblico: Il possesso dev’essere alla luce del sole, senza sotterfugi, anche se finalizzato a usucapire la proprietà.
Dopo quanti anni scatta l’usucapione?
Per acquisire un immobile con l’usucapione ordinaria devono trascorrere 20 anni, se si tratta di un bene mobile sono necessari 10 anni. Ci sono anche altre tipologie di usucapione che prevedono periodi più brevi:
- Usucapione abbreviata: in 10 anni;
- Usucapione speciale in 5 o 15 anni. Se vuoi saperne di più leggi il nostro articolo.
Come interrompere l’usucapione?
L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno, comma 1 art. 1167 codice civile. In sostanza se prima della scadenza dei 20 anni o del periodo più breve previsto dalla legge, vedi capitolo precedente, l’usucapente perde il possesso dell’immobile, per oltre un anno l’usucapione decade. L’usucapione s’interrompe se:
- Il proprietario promuove un’azione giudiziaria contro il possessore corrente per reclamare il bene e chiedere che il possesso sia interrotto. Attenzione non è sufficiente una lettera di diffida;
- Il possessore corrente riconosce ufficialmente il diritto di proprietà del proprietario e rinuncia alle sue pretese;
- Il proprietario prende il possesso fisico del bene e inizia a esercitare i suoi diritti di proprietà in modo chiaro e continuo, interrompendo così il possesso dell’usucapente.
Ai fini dell’interruzione dell’usucapione è necessaria un’azione del proprietario, non incidono sulla continuità di possesso, assenza del possessore per malattia, vicende giudiziarie tra il proprietario e terzi per la proprietà dell’immobile.
Quando è possibile l’usucapione tra parenti?
È difficile acquisire un immobile per usucapione tra parenti, perché in questo caso non basta avere il possesso dell’immobile, è necessario dimostrare che si è detenuto un immobile nel disinteresse del proprietario. La giurisprudenza ritiene che tra familiari prevalga la tolleranza al disinteresse. Ad es. se un genitore concede casa al figlio, anche se quest’ultimo si comporta da proprietario, fa dei lavori di ristrutturazione, è difficile avvalorare l’ipotesi che il genitore si sia disinteressato dell’immobile.
Torniamo allora alla domanda iniziale, quando è possibile l’usucapione tra parenti? Fatti salvi casi specifici, è possibile l’usucapione tra parenti, quando l’immobile è in comproprietà. Se uno dei coeredi dimostra di aver avuto il possesso in esclusiva per il periodo previsto dalla legge, può usucapire l’immobile. In questo caso non si tratta semplicemente di dimostrare di aver posseduto l’immobile ma di averlo fatto in esclusiva e utilizzato come unico proprietario. Questa possibilità è richiamata a margine dell’art. 714 cod. civ.
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