Impugnare la donazione di un immobile: quando e come farlo
Hai ricevuto in eredità meno di quanto ti spettava perché un immobile è stato donato a un altro erede o a un terzo? In questo articolo ti spieghiamo quando è possibile contestare la donazione, chi può farlo e i tempi da rispettare. Se sospetti di aver subito un’ingiustizia, qui trovi tutte le informazioni utili per difendere i tuoi diritti.
La donazione è uno strumento molto usato per trasferire il patrimonio, ma può causare conflitti tra eredi, soprattutto se lede la quota di legittima. In questi casi, la legge prevede la possibilità di impugnare la donazione dell’immobile entro termini precisi e con determinate modalità.
Indice
Donazione di un immobile: cos’è, come funziona e quali sono i vincoli
La donazione di un immobile è un atto giuridico regolato dall’art. 769 del Codice Civile. Consiste nel trasferimento gratuito di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare (come usufrutto, nuda proprietà o diritto di superficie). In pratica, il donante sceglie liberamente di cedere la proprietà al donatario: il caso più comune è quello di un genitore che dona la casa al figlio.
Esistono due tipi principali di donazione:
- Donazione diretta, effettuata tramite atto pubblico davanti a un notaio, con cui il donante trasferisce un immobile già di sua proprietà.
- Donazione indiretta, quando il donante mette a disposizione la somma necessaria per acquistare l’immobile, che viene intestato direttamente al donatario.
Se il donatario è un minore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per accettare validamente la donazione, a tutela dei suoi interessi.
Come per ogni trasferimento immobiliare, anche la donazione diretta richiede il rispetto di alcuni vincoli: l’immobile deve essere conforme dal punto di vista urbanistico e non deve essere soggetto a gravami come pignoramenti. Se l’immobile è ipotecato, è necessario informare il donatario dell’esistenza del vincolo, quest’ultimo può sempre rifiutare la donazione.
Quando si può impugnare la donazione di un immobile: casi, tempi e motivi
La donazione di un immobile deve avvenire per libera volontà del donante, nel rispetto delle norme di legge e senza ledere i diritti degli eredi legittimari o dei creditori. In caso contrario, la donazione può essere impugnata per diverse cause, previste dal Codice Civile.
Ecco i principali motivi per cui è possibile impugnare la donazione:
1. Lesione della quota di legittima
È uno dei casi più frequenti. Gli eredi legittimari (coniuge, figli o ascendenti) possono impugnare la donazione se questa ha ridotto la loro quota minima di eredità.
In questo caso si esercita l’azione di riduzione, che può essere avviata entro 10 anni dall’apertura della successione (morte del donante).
2. Donazione nulla per difetto di forma
La legge richiede che la donazione di un immobile sia formalizzata con atto pubblico notarile e alla presenza di due testimoni.
Se manca questa forma, la donazione è nulla e può essere impugnata in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
In caso di nullità, l’immobile può essere restituito per intero, non solo per la quota legittima.
3. Donazione mascherata da vendita
Quando le parti simulano una vendita per nascondere una donazione, a danno di eredi o creditori, il contratto può essere impugnato entro 1 anno.
Gli aventi diritto devono dimostrare che il prezzo non è stato effettivamente pagato.
4. Inadempimento dell’obbligo di mantenimento
Se il donatario ha accettato la donazione a condizione di prestare assistenza e mantenimento al donante e non ha rispettato tale impegno, la donazione può essere revocata dal donante stesso o impugnata dagli eredi.
5. Donazione estorta con violenza, inganno o circonvenzione
È possibile impugnare, entro 5 anni, una donazione effettuata in condizioni di coercizione, raggiro o incapacità del donante, anche se formalmente valida.
Chi può impugnare una donazione?
La donazione può essere impugnata dagli eredi legittimari e dai creditori del donante, in specifiche circostanze previste dalla legge.
Eredi legittimari
Gli eredi legittimari (cioè coniuge, figli e, in loro assenza, genitori) hanno diritto a una quota minima del patrimonio, detta quota di legittima. Se una donazione lede questa quota, possono impugnarla tramite l’azione di riduzione, da esercitare entro 10 anni dalla morte del donante.
⚠️ L’impugnazione da parte degli eredi legittimari è possibile solo dopo il decesso del donante.
Nel caso in cui un erede legittimario sia premorto, subentrano i suoi discendenti diretti (figli), che possono far valere i diritti ereditari.
Creditori del donante
I creditori del donante possono impugnare la donazione quando ritengono che sia stata effettuata per sottrarre beni al patrimonio, ostacolando il recupero dei crediti. L’impugnazione può essere proposta entro 5 anni dalla donazione.
Chi non può impugnare una donazione
I fratelli (e sorelle) del donante, così come i loro discendenti, non hanno diritto alla quota di legittima e pertanto non possono impugnare la donazione.
Al contrario, i nipoti di secondo grado in linea retta (cioè i nipoti del donante, figli di un figlio premorto) possono impugnare la donazione se questa comporta una lesione della loro quota di legittima.
Come impugnare la donazione di un immobile?
L’impugnazione di una donazione immobiliare può avvenire tramite due azioni legali distinte, a seconda del soggetto che agisce:
- L’erede legittimario può proporre un’azione di riduzione.
- Il creditore può ricorrere a un’azione revocatoria.
Azione di riduzione da parte dell’erede
Un erede legittimario che ritiene di aver subito una lesione della propria quota di legittima deve seguire una procedura ben definita:
- Assistenza legale: È necessario rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto successorio.
- Tentativo di mediazione obbligatoria: Prima di agire in giudizio, si deve avviare una procedura di mediazione con il beneficiario della donazione.
- Azione giudiziaria: Se la mediazione fallisce, si può proporre un’azione di riduzione presso il tribunale competente.
- Prove documentali: È fondamentale fornire documenti che dimostrino l’effettiva lesione della quota di legittima.
Se il tribunale accoglie la richiesta, può dichiarare l’inefficacia totale o parziale della donazione, reintegrando così la quota di legittima spettante all’erede.
Se l’immobile oggetto della donazione è stato venduto a terzi, l’erede può agire anche contro l’acquirente, chiedendo la restituzione dell’immobile o il rimborso del valore equivalente.
Azione revocatoria da parte del creditore
Il creditore che ritiene che la donazione sia stata effettuata per sottrarre l’immobile alla garanzia patrimoniale può proporre un’azione revocatoria.
In questo caso, il tribunale può dichiarare l’inefficacia dell’atto di donazione nei confronti del creditore, consentendo di reintegrare il bene nel patrimonio del debitore e soddisfare così il credito vantato.
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