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Accettazione eredità: Che cos’è e come funziona?

Accettazione eredità: Che cos’è e come funziona?

Accettazione eredità: Che cos’è e come funziona?

Accettazione eredità o rinuncia? Un argomento complesso che spesso genera confusione. In quest’articolo cercheremo di capire, in modo semplice senza troppi tecnicismi come funziona, quali sono i vincoli e come procedere.

Prima di approfondire i singoli argomenti, è opportuno sapere che in Italia non si diventa automaticamente eredi, è possibile accettare o rinunciare all’eredità. L’accettazione eredità, salvo i casi che vedremo, implica l’accettazione dei beni e anche degli eventuali debiti del defunto.

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Che cos’è l’accettazione eredità?

L’accettazione dell’eredità è la volontà di un soggetto di diventare erede, in Italia, infatti, non si diventa automaticamente eredi. Una persona prima di accettare l’eredità è definita “Chiamato all’eredità”. Si può accettare l’eredità con differenti modalità:

  • Accettazione espressa: Il soggetto dichiara espressamente in un atto pubblico o una scrittura privata di accettare l’eredità;
  • Accettazione tacita: è la forma di accettazione più frequente, si verifica quando il “Chiamato all’eredità” compie degli atti che solo un erede ha titolo a fare, ad esempio volturare a suo nome gli immobili del defunto o utilizzare l’immobile ereditato come propria abitazione per più di tre mesi;
  • Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;
  • Accettazione con beneficio di inventario: è utilizzata quando si vuole preservare il proprio patrimonio da eventuali debiti del defunto, ad esempio un genitore lascia in eredità un immobile e contestualmente dei debiti con la banca; riservandosi il beneficio d’inventario la banca potrà rivalersi solo sull’immobile ereditato e non sul patrimonio dell’erede.

L’accettazione all’eredità NON può essere revocata ed ha effetti retroattivi, significa che se la successione si è aperta nel 2022 e l’accettazione avviene nel 2025, gli effetti decorrono dal 2022.

Chi è il chiamato all’eredità?

Il chiamato all’eredità è la persona legittimata a divenire erede per disposizione testamentaria o in assenza di testamento per disposizione di legge. ad es. i figli, il coniuge o i parenti fino al 6° grado.

Quanto costa l’accettazione dell’eredità?

Il costo dell’accettazione espressa con atto pubblico dal notaio ha un costo di 1500 – 2000 euro (senza beneficio d’inventario); È possibile fare l’accettazione espressa con scrittura privata presso la cancelleria del tribunale, il costo è di 300 – 500 euro.

L’accettazione tacita e pura e semplice dell’eredità non ha costi, oltre ovviamente, alle eventuali imposte sulla successione. La trascrizione di un immobile pervenuto con eredità tacita, fatta dal notaio, ha un costo di 600 euro circa.

L’accettazione con beneficio d’inventario può essere fatta presso la cancelleria del tribunale, il costo è di 350 – 450 euro o dal notaio, in questo caso il costo è più elevato, qualche migliaia di euro, dipende dal professionista e dall’entità del patrimonio.

Che cos’è la rinuncia all’eredità?

Il chiamato all’eredità può decidere di rinunciare alla stessa, con una dichiarazione scritta presso un notaio o la cancelleria del tribunale dov’è aperta la successione come previsto dall’art 519 del codice civile. In questo modo è come se non fosse mai stato chiamato a diventare erede. La rinuncia all’eredità non può essere parziale, perché sarebbe nulla, non può essere a favore di altri perché in questo caso si ottiene l’effetto contrario, ovvero l’accettazione.

Al contrario dell’accettazione la rinuncia è revocabile, quindi la persona che aveva rinunciato può decidere di accettare l’eredità, nel termine di dieci anni dalla morte del defunto, a condizione che altri soggetti non abbiano accettato l’eredità.

Chi deve fare l’accettazione eredità?

Il chiamato all’eredità che intende fare l’accettazione espressa art. 475 c.c. o l’accettazione con beneficio d’inventario art. 484 c.c., deve fare una dichiarazione scritta in tal senso. L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.

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Come fare accettazione eredità senza notaio?

Nel caso dell’accettazione tacita non è necessario ricorrere al notaio o fare una scrittura privata, è sufficiente adottare atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.)

Cosa bisogna fare prima di accettare l’eredità?

Nel caso di accettazione eredità con beneficio d’inventario, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari o di 10 anni se non si detiene il possesso.

Dove si fa l’accettazione di eredità?

L’accettazione eredità espressa deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale; Lo stesso vale per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio o al notaio.

Quando si deve fare l’atto di accettazione eredità?

Il termine per l’accettazione dell’eredità è di 10 anni dall’apertura della successione a condizione che:

  • Il chiamato non abbia il possesso dei beni in questo caso il termine è di 3 mesi, ad es. se si abita nella casa in successione decorsi i tre mesi l’accettazione e tacita;
  • Il chiamato non abbia compiuto azioni che lo qualificano come erede, ad esempio essersi appropriato di un bene in successione;

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