Fine locazione: a chi spetta tinteggiare casa?
La fine locazione è spesso un momento delicato: tra riconsegna dell’appartamento e restituzione della cauzione, non è raro che nascano contrasti tra proprietario e inquilino. Uno dei temi più discussi riguarda lo stato di manutenzione dell’immobile, in particolare la tinteggiatura delle pareti. Chi deve occuparsene a fine locazione? Spetta all’inquilino o al proprietario?
Se ti trovi in questa situazione o vuoi capire quali sono i tuoi diritti e doveri, sei nel posto giusto: in questo articolo analizziamo cosa prevede la legge e come comportarsi per evitare contestazioni.
Indice dei contenuti
Tinteggiatura a fine locazione: Cosa prevede la Legge?
Con sentenza n. 29329/2019 della Suprema Corte di Cassazione è stato affermato che la clausola contrattuale che prevede la tinteggiatura alla fine della locazione è nulla, ai sensi di quanto previsto dell’art. 79 della L. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone…
Sembrerebbe tutto chiaro, ma non è così, l’art. 79 della legge sull’equo canone è stato abrogato e sostituito dall’art. 13 della Legge 431 del 1998 che non prevede esattamente la stessa cosa, in quanto con l’abolizione dell’equo canone i contratti 4+4 hanno un canone libero e i contratti concordati 3+2 hanno canoni definiti localmente.
Inquilino o proprietario: chi deve tinteggiare a fine locazione?
A fine locazione, stabilire chi deve sostenere la tinteggiatura dell’appartamento è una delle principali cause di contestazione tra inquilino e proprietario. La risposta dipende da due elementi fondamentali: le clausole contrattuali e lo stato dell’immobile alla riconsegna.
Nei contratti di locazione a canone libero 4+4, se l’immobile è stato consegnato tinteggiato a nuovo e il contratto prevede espressamente l’obbligo di tinteggiatura a fine locazione, tale clausola è generalmente valida e vincolante per l’inquilino.
Per quanto riguarda i contratti a canone concordato 3+2, la clausola di tinteggiatura è ritenuta legittima purché non determini un aggravio economico complessivo superiore ai limiti stabiliti dagli accordi territoriali. In altre parole, la tinteggiatura non può trasformarsi in un costo aggiuntivo che, insieme al canone, superi i limiti economici fissati dagli accordi territoriali.
Diversamente, in assenza di una specifica clausola contrattuale, l’inquilino non è tenuto a tinteggiare l’immobile alla fine della locazione, salvo il caso in cui siano presenti danni eccedenti la normale usura delle pareti, situazione che può giustificare una richiesta di ripristino da parte del proprietario.
Quando l’inquilino ha l’obbligo di tinteggiare?
L’inquilino è tenuto a tinteggiare l’appartamento nei seguenti casi:
- Se per negligenza o disattenzione le pareti sono danneggiate, ad esempio se i bambini hanno dipinto una parete giocando con i colori;
- Sempre a fine locazione, se l’immobile è stato consegnato con pareti tinteggiate con colori neutri e l’inquilino le ha pitturate con murales o colori molto appariscenti;
- Se sulle pareti sono stati applicati stencil, carta da parati o altri elementi che necessitano di ripristino.
Conviene tinteggiare un appartamento da affittare?
Non esiste un obbligo a tinteggiare preventivamente l’appartamento da affittare. Il locatore deve consegnare all’inquilino l’appartamento in “buono stato locativo”, in questo concetto rientra anche lo stato di manutenzione delle pareti.
In linea generale, salvo che la manutenzione sia scadente, non conviene tinteggiare le pareti preventivamente, perché il nuovo inquilino potrebbe scegliere soluzioni personalizzate.
Tinteggiatura, cosa scrivere nel contratto di affitto?
Le clausole contrattuali non devono essere vessatorie, per essere valide devono essere conosciute ed espressamente, approvate dalle parti ai sensi dell’ art. 1341 cod. civ. che recita:
“Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. “
È possibile inserire nel contratto la seguente clausola;
- Condizione dell’immobile: la “parte conduttrice” dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto è in ottimo stato locativo, completamente tinteggiato e s’impegna a tinteggiarlo a fine locazione e riconsegnarlo nel medesimo stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso…
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