L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale?
L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale per condividere le decisioni sulle spese comuni? Le spese condominiali sono una nota dolente, l’affittuario è tenuto a pagare quelle di sua competenza, la maggior parte di quelle ordinarie. È pertanto doveroso chiedersi se l’inquilino non abbia il diritto di partecipare alle riunioni e decidere quali spese approvare.
La questione è molto dibattuta con pareri discordanti, in quest’articolo cerchiamo di fare chiarezza.
Indice
L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale?
Il secondo comma dell’art. 10 della Legge 392/78 prevede che l’inquilino ha il diritto di partecipare alle assemblee condominiali ed intervenire senza diritto di voto sui servizi condominiali, fatto salvo il riscaldamento e condizionamento che analizzeremo più avanti. L’intervento in assemblea, sebbene senza diritto di voto, consente comunque, la possibilità di esternare le proprie posizioni e influenzare, eventualmente, il risultato delle votazioni.
L’inquilino può votare in assemblea?
Abbiamo visto che l’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale, lo stesso art. 10 L. 392/78 al primo comma, prevede che l’inquilino ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alla gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. È una situazione eccezionale, in nessun altro caso la legge prevede che l’inquilino possa sostituirsi legalmente al proprietario nel rapporto con il condominio, salvo che non abbia ricevuto delibera dal locatore.
L’amministratore è tenuto a convocare l’inquilino in assemblea?
L’argomento è controverso, ci sono due tesi contrastanti:
- L’amministratore non deve convocare gli inquilini, ma solo il proprietario o chi ha un diritto reale di proprietà (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.), A supporto di questa tesi, il principio che non esiste un rapporto tra condominio e inquilino, e che questo rapporto vige solo tra condominio è proprietario. Tant’è vero che nel caso di mancato pagamento delle spese condominiali da parte del conduttore, il condominio si rivolge al proprietario. Inoltre nessuna norma, nemmeno la riforma del condominio L. 220/2012, prevede la convocazione dell’inquilino. Il dovere d’informare l’inquilino della riunione è in capo al locatore.
- La seconda tesi è orientata all’obbligo di convocazione anche per l’inquilino, in particolare quando all’ordine del giorno, sono in discussione le spese dei servizi di riscaldamento e condizionamento d’aria, perché possa esercitare il diritto di partecipazione e voto.
In conclusione
L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale; A nostro avviso l’amministratore deve convocare il conduttore sempre, perché possa esercitare un suo preciso diritto previsto dalla legge. In particolare quando all’ordine del giorno è prevista la discussione su spese e modalità di gestione del riscaldamento e condizionamento d’aria. È difficile immaginare che qualcuno possa esercitare un diritto se non è messo in condizioni di farlo.
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