Donazione non impugnabile da eredi: Guida pratica.
È possibile fare una donazione non impugnabile da eredi? Le donazioni immobiliari sono molto utilizzate per cedere un immobile a un figlio o a un familiare. È uno strumento che presenta sia vantaggi economici sia limiti; questi ultimi legati alla possibilità che la donazione venga impugnata dagli eredi o dai creditori. Se vuoi saperne di più, leggi il nostro articolo: Donazione immobiliare: vantaggi e rischi. Torniamo alla domanda iniziale, è possibile fare una donazione non impugnabile da eredi? Bene, in quest’articolo ti forniamo alcuni suggerimenti per fare una donazione senza rischi di future rivendicazioni.
Cominciamo:
Indice
Come fare una donazione non impugnabile da eredi?
La soluzione migliore per evitare che una donazione sia impugnata è quella di fare la pianificazione del patrimonio. In buona sostanza, si tratta di definire con ampio anticipo la divisione dei beni tra gli eredi. È una questione delicata, che spesso non si affronta per pudore o per evitare contrapposizioni che in questo modo, sono semplicemente rimandate. Una corretta pianificazione si può riassumere in quattro punti:
- Valutazione totale del patrimonio;
- Coinvolgimento degli eredi;
- Divisione dei beni tra gli eredi;
- Aggiornamento della pianificazione se necessario.
Questa modalità consente di limitare al minimo future rivendicazioni.
Come rendere una donazione non impugnabile da eredi?
È possibile rendere una donazione non impugnabile da eredi, se i legittimari firmano la rinuncia all’azione di riduzione per lesione della legittima. In pratica Gli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti) possono decidere di rinunciare a rivendicare lesioni della legittima. La rinuncia è possibile solo dopo la morte del donante, art. 557 codice civile. La rinuncia è irrevocabile e non può essere impugnata da aventi causa.
Facciamo un esempio: Poniamo di avere due coniugi con un figlio nato dalla loro unione e altri figli della moglie, nati da una precedente relazione. Il padre dona all’unico figlio la casa di famiglia, alla morte del donante, la moglie che ha diritto alla quota di legittima, decide di tutelare il figlio che ha ricevuto la donazione e firma una rinuncia all’azione di riduzione. In questo modo la sua quota rimane al donatario e i figli della precedente relazione non potranno in futuro intraprendere azioni di rivalsa.
Quale alternativa alla donazione di un immobile?
Esiste un’alternativa alla donazione che non possa essere impugnata dagli eredi? La risposta a questa domanda è Sì! Il genitore che desidera cedere la casa al solo figlio che lo accudisce può stipulare un contratto di mantenimento. È un accordo tra due soggetti, in cui una parte s’impegna a prestare assistenza all’altra. L’aleatorietà degli impegni assunti è essenziale ai fini della regolarità dell’accordo, nessuna delle parti ha la certezza della durata dell’impegno e delle cure che saranno necessarie.
Facciamo un esempio: La mamma anziana, ha bisogno di assistenza, compagnia ecc. uno dei figli è disponibile a prestare quest’opera. Mamma e figlia si recano dal notaio e sottoscrivono un contratto di mantenimento; Nel quale la mamma cede alla figlia la sua casa in cambio del sostegno.
Come detto il carattere aleatorio dell’accordo è un elemento essenziale, un contratto stipulato in punto di morte del soggetto, bisognoso di assistenza, è nullo.
Donazione nascosta, come funziona?
Uno degli espedienti più utilizzati per rendere una donazione non impugnabile da eredi, è la compravendita simulata. Il meccanismo è semplice, le parti (genitore e figlio) si recano dal notaio e stipulano un finto atto di vendita di un immobile. Il passaggio di denaro è il vero punto debole della vendita simulata, in genere il notaio chiede di vedere i mezzi di pagamento assegni o bonifici. Le parti possono anche accordarsi per un pagamento rateale dell’importo, ma anche in questo caso il mancato versamento di quanto dovuto è la prova principale utilizzata per impugnare la donazione nascosta. Gli altri elementi indiziari di una donazione nascosta sono:
- L’incongruità del prezzo di vendita;
- La parentela tra i contraenti.
Entro quanto tempo si può impugnare la donazione?
La donazione può essere impugnata entro 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione della donazione. L’erede che lamenta una lesione della legittima, può chiedere la restituzione dell’immobile o il pagamento della quota corrispondente. Se l’immobile è stato venduto la richiesta risarcitoria coinvolge anche il nuovo proprietario che sebbene incolpevole si trova costretto a risarcire l’erede.
Chi può impugnare la donazione?
La donazione può essere impugnata solo dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti) e dai loro eredi o aventi causa, che hanno subito una lesione della quota di legittima, comma 1 art. 557 codice civile.
Potrebbero interessarti:
Come si dividono le quote di un immobile ereditato?
No Comments