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Assegnazione posto auto condominiale: Chi decide realmente?

Assegnazione posto auto condominiale: Chi decide realmente?

Assegnazione posto auto condominiale: Chi decide realmente?

L’assemblea condominiale può decidere di assegnare ai condomini i parcheggi comuni? Chi decide e come funziona l’assegnazione posto auto condominiale?

La gestione dei parcheggi condominiali non è sempre facile, e spesso può generare conflitti tra i condomini. Arrivare a casa e trovare tutti i giorni i parcheggi occupati dai soliti condomini o peggio da amici, di questi ultimi è un classico. Cosa fare per consentire a tutti l’utilizzo dei parcheggi?

Quali sono le regole per la gestione dei posti auto condominiali?

I parcheggi condominiali sono un bene comune, ciascun condomino ha il diritto di utilizzarli a condizione di non modificare la destinazione e non impedire l’uso agli altri aventi diritto, art. 1102 cod. civ. In altre parole non si può utilizzare un parcheggio condominiale come deposito, occuparlo in modo permanente o recintarlo per impedire l’uso agli altri condomini.

Nel rispetto del principio enunciato dalla legge, la gestione può essere:

  • Libera, chi arriva prima parcheggia;
  • Assegnati a rotazione;
  • Assegnati temporaneamente;
  • Assegnazione definitiva;

Vediamo nel dettaglio come funziona l’assegnazione posto auto condominiale.

Assegnazione posto auto condominiale a rotazione: Come funziona?

Quando il numero dei posti auto condominiali non è sufficiente per soddisfare le necessità di parcheggio di tutti i condomini, su richiesta di uno o più condomini l’assemblea condominiale può deliberare, a maggioranza, di assegnare i posti auto a turno a tutti i condomini, la turnazione deve garantire un’equa fruizione dei posti auto.

Perché la delibera sia valida, occorre la maggioranza prevista dall’art. 1136 cod. civile:

  • In prima convocazione: è necessaria la presenza dei due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio;
  • In seconda convocazione, occorre l’intervento di almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Come fare l’assegnazione temporanea dei posti auto?

Nei condomini dove i posti auto comuni sono in numero sufficiente a tutti i proprietari degli alloggi, l’assemblea condominiale con la maggioranza indicata nel capitolo precedente, può deliberare l’assegnazione temporanea, ad esempio annuale, dei posti auto condominiali. Questa soluzione presenta almeno tre vantaggi:

  1. Sono soddisfatte le necessità di tutti i condomini;
  2. Si evitano conflitti interni al condominio;
  3. L’assegnazione temporanea esclude la possibilità che qualche condomino acquisti il posto auto per usucapione.

Quando è possibile l’assegnazione definitiva dei posti auto condominiali?

L’assegnazione permanente del posto auto comune a uno o più condomini, è valida solo se prevista dal regolamento condominiale contrattuale o se deliberata all’unanimità dall’assemblea condominiale.

  • Il regolamento contrattuale in genere redatto dal costruttore o dal proprietario originario e trascritto con l’atto di acquisto dell’immobile, può contenere clausole e divieti sia sulla proprietà comune che privata, quali ad esempio l’assegnazione posto auto condominiale a determinati soggetti. Le clausole contenute in questa tipologia di regolamento sono valide, anche se limitano la fruizione di spazi comuni e si applicano anche ai nuovi acquirenti;
  • In alternativa, l’assemblea condominiale all’unanimità può deliberare l’assegnazione permanente dei parcheggi condominiali.

In nessun altro caso è possibile assegnare definitivamente i parcheggi condominiali a uno o più soggetti. La Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le deliberazioni a maggioranza e non hanno efficacia eventuali clausole, che limitano l’uso della cosa comune, inserite nel regolamento condominiale di tipo assembleare.

Immagine pixabay

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