Assemblea condominiale: Cosa fare se non viene convocata?
Che cosa fare se l’amministratore non convoca l’assemblea condominiale? Partiamo da un caso reale che ci segnala un nostro utente:
“Sono proprietario di un appartamento con garage in condominio, in una località di montagna, che utilizzo come seconda casa. L’amministratore non convoca l’assemblea da quasi tre anni. Cosa posso fare?“
Si tratta, purtroppo, di un caso non isolato. Se ti trovi in una situazione simile e vuoi sapere cosa fare, in quest’articolo trovi le risposte che cerchi. Buona lettura.
Indice
Convocazione assemblea condominiale: cosa dice la legge?
La Legge 220 del 2012, all’art. 10 sancisce che l’amministratore è tenuto a redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La convocazione dell’assemblea condominiale almeno una volta l’anno, è quindi un obbligo dell’amministratore che deve sottoporre all’assemblea il riparto consuntivo delle spese condominiali.
Cosa succede se l’amministratore non convoca l’assemblea ordinaria?
La mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale o il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore sono gravi irregolarità, che giustificano la revoca del mandato, e qualora vi siano i presupposti, la richiesta di risarcimento dei danni. La revoca può essere deliberata dall’assemblea condominiale; qualora l’assemblea non dovesse provvedere a revocare il mandato, uno o più condomini possono rivolgersi al tribunale e chiedere la revoca giudiziale; per maggiori dettagli ti invitiamo a leggere: Come revocare l’amministratore di condominio?
Cosa fare se l’amministratore non convoca l’assemblea ordinaria?
Se l’amministratore non convoca l’assemblea nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, è necessario inviare una raccomandata o una Pec, firmata da almeno due condomini che rappresentano, anche a mezzo delega, 166 millesimi, per sollecitare la convocazione dell’assemblea e i punti da discutere nell’ordine del giorno. Qualora l’amministratore non dovesse provvedere entro 10 giorni dal ricevimento, i condomini possono autoconvocarsi in assemblea e revocare l’amministratore per giusta causa.
Come funziona l’autoconvocazione dell’assemblea condominiale?
L’autoconvocazione dell’assemblea condominiale è prevista dall’art 66 disp. att. c.c., nel caso l’amministratore non provveda a convocarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta firmata da almeno due condomini che rappresentano 1/6 dei millesimi. Ciascun condomino può promuovere l’autoconvocazione, perché sia valida è necessario rispettare seguenti regole:
- La convocazione dev’essere inviata a tutti gli aventi diritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- I condomini devono ricevere la convocazione almeno cinque giorni prima della riunione;
- L’assemblea può essere convocata contestualmente in prima e seconda seduta. È prassi inviare un unico avviso per entrambe le riunioni per assicurare lo svolgimento dell’assemblea in tempi brevi. La prima convocazione, in genere va deserta, in seconda convocazione il quorum è più basso, basta il 33,4% degli aventi diritto.
- La seconda seduta non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
I punti all’ordine del giorno devono essere chiari e comprensibili.
Come si svolge l’assemblea condominiale autoconvocata?
Le regole dell’assemblea autoconvocata sono le stesse di una riunione condominiale convocata dall’amministratore, quest’ultimo è sostituito dai promotori dell’assemblea che devono nominare un presidente e un segretario, con il compito, rispettivamente, il primo di verificare che l’assemblea sia validamente costituita e di fare in modo che la discussione sia pertinente all’ordine del giorno, il segretario si occupa di compilare il verbale dell’assemblea sotto la supervisione del presidente.
Il mancato rispetto delle regole comporta la nullità delle delibere adottate.
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