Passeggini nell’androne condominiale: Regole da seguire
È lecito occupare l’androne condominiale con passeggini, bici o monopattini? Vivere in condominio non è sempre facile, il rispetto delle regole è fondamentale per garantire armonia e tranquillità. Lasciare oggetti nell’androne condominiale può sembrare una cosa di poco conto ma questo comportamento, in alcuni casi giustificato da esigenze reali, può generare contestazioni e liti tra condomini.
Cerchiamo di capire quando è consentito lasciare il passeggino o un altro oggetto nell’androne del condominio, quando è vietato e quali sono le soluzioni.
Indice
Quali sono le parti comuni?
Le parti comuni di un condominio sono le strutture, gli spazi e gli impianti necessari a far funzionare l’edificio e tutte le aree di pertinenza, come disposto dall’articolo 1117 cod. civ., nel dettaglio:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).
Cosa si può fare nelle parti comuni del condominio?
La gestione delle parti comuni è regolamentata dall’art. 1102 codice civile e dal regolamento condominiale. Tutti i condomini possono servirsi delle parti comuni nel rispetto della destinazione d’uso e del diritto degli altri di poterne fruire allo stesso modo. In altre parole non sono consentiti comportamenti che alterino la destinazione o impediscono l’uso agli altri condomini. Facciamo qualche esempio:
- Non è consentito occupare il pianerottolo con mobiletti, scarpe o altri oggetti che intralciano il passaggio o creano un problema di decoro;
- Non è consentito trasformare un posto auto comune in un deposito.
Qual è la funzione del regolamento condominiale?
Il regolamento condominiale è lo strumento fondamentale per la gestione delle parti comuni può disciplinare l’uso con divieti e deroghe. Le clausole del regolamento condominiale sono vincolanti, se ben fatto, può semplificare la gestione dell’edificio e prevenire liti tra condomini.
Si può lasciare il passeggino nell’androne condominiale?
È possibile lasciare il passeggino nell’androne condominiale, se non ostruisce il passaggio e non è vietato dal regolamento condominiale, non esiste quindi una regola generale, ma occorre valutare ogni singola situazione.
Il primo passaggio è perciò verificare che il regolamento condominiale non vieti il deposito di passeggini o altri oggetti. La mancanza di divieti nel regolamento condominiale non autorizza comunque l’occupazione selvaggia degli spazi, il passeggino dev’essere posizionato in modo da non arrecare disagio agli atri condomini; inoltre se l’accesso e stazionamento del passeggino crea maggiori oneri per la pulizia dell’androne, per la presenza di acqua piovana, terriccio o altro, il proprietario può essere chiamato a sostenere i costi della pulizia.
Come risolvere il problema del passeggino nell’androne condominiale in assenza di regole?
La presenza del passeggino nell’androne condominiale può generare contrasti spesso più per principio che per esigenze reali, come abbiamo visto, se il regolamento condominiale vieta la presenza di oggetti negli spazi comuni, il problema non dovrebbe porsi e l’amministratore deve far rispettare le regole.
Se il regolamento condominiale non prevede divieti, occorre adottare il buonsenso, una soluzione è chiudere il passeggino per occupare uno spazio minore, se anche da chiuso è d’intralcio, cosa alquanto improbabile, si può trovare un altro spazio condominiale, dove lasciare al sicuro il passeggino. Infine se tutte le proposte non sono risolutive, è probabile che il problema non sia circoscritto al passeggino, in questi casi il ruolo dell’amministratore di condominio, magari con il contributo dei consiglieri, è cruciale.
Immagine creata con leonardo.ai
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