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Decreto Salva-Casa 2024: Quali sono le novità?

Decreto Salva-Casa 2024: Quali sono le novità?

Decreto Salva-Casa 2024: Quali sono le novità?

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Salva-Casa fortemente voluto dal Ministro Salvini, si tratta di un provvedimento che mira a sanare o condonare, dipende dai punti di vista, le piccole irregolarità degli immobili. Il testo del provvedimento sottolinea, che si tratta di misure finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, cerchiamo di capire quali sono le novità.

Che cos’è il decreto Salva-casa?

La norma mira a semplificare le pratiche di edilizia e urbanistica di minore gravità, con effetti sulle cosiddette lievi difformità. Nel dettaglio:

  • Difformità formali, originate da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • Abusi edilizi, di lieve entità realizzate nel tempo in assenza di formale autorizzazione;
  • Difformità parziali, rispetto a quanto autorizzato che oggi non possono essere sanate a causa del vincolo della “doppia conformità”.

Cosa prevede il piano Salva-Casa 2024?

Il provvedimento modifica in parte il Testo Unico dell’Edilizia e si sviluppa su 6 punti principali: 1) Superamento della doppia conformità, 2) Attività in edilizia libera, 3) Incremento del margine di tolleranza delle difformità, 4) Cambio destinazione d’uso, 5) Stato legittimo dell’immobile, 6) Silenzio/Assenso. Analizziamo i singoli punti oggetto del decreto:

  1. Superamento della doppia conformità, per ottenere un permesso in sanatoria per gli interventi realizzati in difformità con quanto autorizzato, non sarà più necessario dimostrare la doppia conformità, ma “basterà” provare che l’intervento era coerente con le norme edilizie dell’epoca e conforme alle norme urbanistiche attuali. Il provvedimento si applica solo alle piccole difformità su interventi autorizzati, ad esempio spostamento di tramezzi, difformità di finestre. Le norme non si applicano agli abusi totali e interventi strutturali che quindi non possono essere sanati;
  2. Ampliamento delle attività in edilizia libera, rientrano tra gli interventi che non necessitano di autorizzazione, le tende con strutture fisse anche a pergola annesse o addossate all’immobile, purché non creino un incremento di volume e abbiano un impatto armonico; L’installazione di pompe di calore con potenza superiore a 12 kw, la rimozione delle barriere architettoniche, l’installazione di VePa (vetrate panoramiche) anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio;
  3. Aumento del margine di tolleranza delle difformità, l’attuale margine di tolleranza del 2% è rivisto e ampliato in rapporto alla superficie dell’immobile. Il margine di tolleranza resta al 2% per immobili con superficie superiore a 500 mq, è ampliato al 3% tra i 300 e i 500 mq, 4% tra i 100 e 300 mq, e 5% per gli immobili con superficie inferiore a 100 mq.
  4. Cambio destinazione d’uso, uno dei principali interventi del provvedimento è il mutamento di destinazione d’uso degli immobili. È possibile all’interno della stessa categoria funzionale, nell’ambito delle normative urbanistiche vigenti ed è soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il mutamento di destinazione senza opere è sempre permesso.
  5. Stato legittimo dell’immobile, il decreto modifica le disposizioni vigenti, non sarà più necessario ricostruire tutta la catena di autorizzazioni che hanno interessato l’immobile, per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha autorizzato l’ultimo intervento, anche se in sanatoria.
  6. Silenzio/assenso, se l’ente, che riceve la richiesta non risponde nei termini previsti, la stessa s’intende accettata, i termini sono i seguenti:
    • Segnalazione Certificata di Inizio Attività 30 giorni;
    • Permesso in sanatoria 45 giorni

Nel caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il termine è di massimo ulteriori 180 giorni.

È previsto inoltre che i locali pubblici, bar, ristoranti, che durante il Covid hanno realizzato strutture esterne, possono, se dimostrano che sussistono comprovati motivi, mantenere la struttura.

Decreto Salva-Casa 2024: Quali sono gli abusi che possono essere sanati?

Potranno essere sanati abusi di lieve entità commessi prima del 24 maggio 2024, quali ad esempio, spostamenti di tramezzi, soppalchi, vani aggiuntivi, difformità nel posizionamento e nelle misure delle finestre e delle verande, le modifiche delle aperture interne, ecc.

Il Decreto Salva-casa stabilisce inoltre delle tolleranze esecutive sulle opere realizzate entro il 24/05/2024; rientrano tra le tolleranze esecutive, (testuale dal MIT):

  • Il minor dimensionamento dell’edificio;
  • La mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • Le irregolarità esecutive di muri esterni e interni;
  • La difforme ubicazione di aperture interne;
  • La difforme esecuzione di opere rientrante nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • Gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • Gli errori materiali di rappresentazione delle opere.

Quanto costa sanare le difformità con il decreto Salva-Casa?

La sanatoria delle opere realizzate è soggetta al pagamento di una sanzione, che varia da un minimo di 1.032 e fino a 30.984 euro. La sanzione si calcola raddoppiando l’incremento di valore economico di cui ha beneficiato l’immobile grazie all’abuso. Alla sanzione occorre aggiungere le competenze del professionista.

Immagine pixabay

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