Compromesso di vendita: Cosa fare in caso di morte?
Cosa succede se dopo aver firmato il compromesso di vendita muore uno dei contraenti? Dopo tante ricerche hai trovato la casa che desideri, avete raggiunto un accordo e sottoscritto un compromesso. Prima della data fissata per il rogito, viene a mancare il promissario venditore, cosa fare? Si sarebbe portati a pensare che il contratto sia nullo, ma è davvero così? Scopriamo cosa prevede la legge.
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Che cos’è il compromesso di vendita?
Il compromesso di vendita o preliminare, è un accordo stipulato tra un acquirente e un venditore come primo passo formale per la conclusione di un contratto di compravendita di un immobile.
Nel compromesso si definiscono i termini e le condizioni preliminari di vendita. Le parti, promittente venditore e promissario acquirente, s’impegnano a concludere un contratto definitivo. Il compromesso deve riportare tutte le informazioni delle parti coinvolte, la descrizione dettagliata del bene, il prezzo di vendita, le modalità di pagamento, le scadenze e altre clausole e condizioni specifiche; Trovi QUI tutti i dettagli.
Alla firma del compromesso di vendita, in genere, l’acquirente versa un importo a titolo di caparra confirmatoria, o penitenziale, a garanzia dell’impegno assunto. La somma può costituire un indennizzo per il venditore in caso d’inadempimento dell’acquirente, restituita con il doppio dell’importo, nel caso a essere inadempiente, è il venditore o come parte del pagamento al rogito.
A cosa serve il preliminare di compravendita?
Il preliminare di compravendita stabilisce un impegno vincolante tra le parti per procedere con la transazione e solitamente contiene una clausola che prevede penalità nel caso in cui una delle parti decida di ritirarsi dall’accordo senza giusta causa. È importante precisare che il compromesso di vendita non costituisce passaggio di proprietà, ma prepara il terreno per la sua conclusione.
Dopo la firma del compromesso di vendita, le parti procedono alla firma del contratto definitivo, che conterrà tutti i dettagli concordati nel preliminare e che sancisce il trasferimento di proprietà dell’immobile.
Compromesso di vendita: Cosa succede se muore l’acquirente?
Contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare, il decesso del promissario acquirente non costituisce in automatico un elemento di nullità del compromesso sottoscritto. La giurisprudenza in più occasioni ha ribadito, vedi sentenza n. 13224 del 2014 della Corte di Cassazione, che in caso di decesso del contraente, evento di per se non imprevedibile in quanto fa parte della condizione umana, l’obbligo di adempiere al contratto ricade sugli eredi che hanno accettato l’eredità. La sentenza della Suprema Corte rileva che anche l’eventuale impossibilità economica a corrispondere il prezzo di acquisto, non può essere una semplice difficoltà, ma deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto.
Il venditore in questo caso può pretendere la conclusione della compravendita ai sensi dell’art. 2932 cod. civile agli eredi e qualora questi fossero inadempienti, rivolgersi al giudice.
Compromesso di vendita: Cosa succede se muore il venditore?
Il decesso del venditore dopo la firma del preliminare non costituisce motivo di nullità del contratto sottoscritto. Gli eredi che hanno accettato l’eredità, anche con beneficio d’inventario, sono tenuti a concludere il contratto preliminare sottoscritto dal de cuius, a tutela dei legittimi interessi dell’acquirente.
Qualora gli eredi rifiutassero di adempiere gli obblighi, il promissario acquirente come previsto dall’art. 2932 c.c. può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nuda Proprietà: Cosa succede se dopo il preliminare muore il venditore?
Nel caso di decesso, dopo la firma del preliminare, del promittente venditore della nuda proprietà, che si era riservato l’usufrutto di un immobile, il contratto è nullo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di promessa vendita della nuda proprietà, non si possa applicare il già citato art. 2932 del cod. civ. in quanto la conclusione del contratto sarebbe in contrasto con la volontà dei contraenti. In altre parole l’oggetto del contratto era la nuda proprietà, in questo caso con il rogito l’acquirente entrerebbe in possesso dell’intera proprietà.
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