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Roulotte o camper nel parcheggio condominiale: È lecito?

Roulotte o camper nel parcheggio condominiale: È lecito?

Roulotte o camper nel parcheggio condominiale: È lecito?

Si può lasciare la roulotte o il camper nel parcheggio condominiale? La gestione dei parcheggi comuni è spesso motivo di contrasto tra condomini, la causa principale dei litigi è l’occupazione a lungo termine del posto auto da parte di uno o più condomini. La sosta della roulotte o del camper nel parcheggio condominiale può quindi generare conflitti che in diverse occasioni sono sfociati in procedimenti giudiziari.

Il tuo vicino ha lasciato in sosta la roulotte o il camper nel parcheggio condominiale impedendo l’uso agli altri condomini, vorresti capire se questo comportamento è lecito e cosa puoi fare per tutelare i tuoi diritti e quelli degli altri condomini? Bene, sei nel posto giusto, in quest’articolo trovi le risposte che stavi cercando. Cominciamo!

Occupazione parcheggio condominiale regole.

L’uso del parcheggio condominiale, e degli spazi comuni, è sancito dall’art. 1102 del codice civile e dal regolamento condominiale.

La legge prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. In altre parole tutti i condomini hanno il diritto di utilizzare il parcheggio condominiale e non è consentito modificarne la destinazione o impedirne l’uso agli altri; ad esempio non si può utilizzare il posto auto comune come deposito o mettere degli ostacoli per impedire che gli altri condomini possano parcheggiare.

Il regolamento condominiale può prevedere divieti e criteri di utilizzo particolari anche in deroga alla norma suddetta.

Fin qui le linee generali che regolano l’uso della cosa comune, cerchiamo di capire nella pratica quando è consentita la sosta di roulotte e camper nel parcheggio condominiale.

Quando si può parcheggiare roulotte e camper nel parcheggio condominiale?

La sosta di roulotte e camper nel parcheggio condominiale è sempre consentita (salvo diverse disposizioni del regolamento di condominio) se le dimensioni dei parcheggi sono tali da non intralciare il transito degli altri veicoli.

Se, al contrario, le dimensioni degli spazi comuni, sono ridotte e la sosta del camper pregiudica l’uso dei posti auto agli altri condomini, è consentito utilizzare i parcheggi per esigenze specifiche, ad esempio carico/scarico, e comunque per un tempo limitato.

In tal senso si è espressa in più occasioni la giurisprudenza, giacché la limitazione temporanea di un diritto, qual è ad esempio il parcheggio provvisorio di un camper, anche se crea disagi agli altri condomini nell’uso dei parcheggi, non modifica la destinazione della parte comune e non può essere censurata.

Quando è vietato lasciare in sosta roulotte e camper nel parcheggio condominiale?

Il divieto di parcheggio di camper e roulotte negli spazi comuni può essere espressamente previsto dal regolamento condominiale. In ogni caso è vietato utilizzare gli spazi comuni per il parcheggio di roulotte e camper nei seguenti casi:

  • Quando le dimensioni del mezzo eccedono lo spazio destinato al parcheggio del singolo veicolo, limitando in modo continuativo il diritto degli altri condomini a utilizzare la cosa comune;
  • Utilizzare il parcheggio condominiale per lasciare in sosta permanente camper e roulotte nei periodi di inutilizzo;
  • Trasformare il camper o la roulotte in sosta nel posto auto condominiale in una sorta di dépendance dell’alloggio.

È infine vietata la sosta del camper in un’area condominiale inutilizzata, salvo che il soggetto, complice l’atteggiamento passivo degli altri condomini, non compia atti idonei a usucapire la parte comune.

Uso improprio del parcheggio condominiale cosa fare?

Se il tuo vicino utilizza il parcheggio condominiale in modo improprio, parcheggiando ad esempio camper, roulotte, in modo da impedire o limitare l’uso dello spazio comune agli altri condomini, la prima cosa da fare è segnalare la violazione, preferibilmente con un mezzo tracciabile, ad esempio la pec, all’amministratore che ha il dovere di far rispettare il regolamento condominiale e gli interessi del condominio. L’amministratore di condominio può intervenire sul singolo condomino sollecitando il rispetto delle regole o affidare l’incarico a un legale perché invii una diffida.

Qualora l’amministratore rimanga inattivo, i condomini anche singolarmente possono rivolgersi a un legale per tutelare i propri diritti.

Immagine generata con leonardo.ai

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