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Cambio fornitore Luce e gas in condominio: Chi decide?

Cambio fornitore Luce e gas in condominio: Chi decide?

Cambio fornitore Luce e gas in condominio: Chi decide?

Quali sono i poteri dell’amministratore, può decidere di cambiare autonomamente il fornitore di luce o gas in condominio? Il tuo amministratore si è presentato in assemblea chiedendo di ratificare il cambio di fornitore di luce e gas, adducendo ragioni di convenienza economica o di efficienza; Partendo dal presupposto che l’amministratore abbia agito in buona fede con l’intento di migliorare il servizio ai condomini, è legittimo questo comportamento? In quest’articolo vedremo chi decide i fornitori di servizi e prodotti al condominio; Se e quando l’amministratore può decidere autonomamente il cambio dei fornitori. Buona lettura.

Quali sono i poteri dell’amministratore di condominio?

L’amministratore ha il compito di gestire le parti comuni dell’edificio, come indicate all’art. 1117 del codice civile, per adempiere a questo obbligo, deve:

  • Far rispettare il regolamento condominiale;
  • Predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo delle spese condominiali;
  • Convocare l’assemblea condominiale;
  • Ottemperare alle delibere dell’assemblea condominiale;
  • Riscuotere le quote delle spese condominiali;
  • Aprire un conto corrente dedicato e gestire incassi e pagamenti;
  • Gestire e tenere aggiornati i 4 registri condominiali obbligatori:
    1. Anagrafe condominiale;
    2. Verbali assemblee;
    3. Nomina e revoca amministratore;
    4. Contabilità;
  • Assicurare il funzionamento e la sicurezza degli impianti e l’efficienza delle parti comuni;
  • Intervenire in caso di urgenza, adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi e degli impianti.

Cosa non può fare l’amministratore di condominio?

L’amministratore non può intervenire sulla proprietà privata, salvo che il condomino non realizzi opere abusive che pregiudicano il decoro, la sicurezza e la stabilità dell’edificio. È tenuto a gestire con la massima trasparenza gli incassi e i pagamenti, deve pertanto aprire un conto corrente dedicato al condominio dove far transitare le somme, in nessun caso può gestire in modo promiscuo i soldi.

L’amministratore non può assegnare autonomamente lavori straordinari, salvo che sussista necessità di urgenza o sicurezza, in ogni caso deve far approvare la spesa nella prima assemblea condominiale, non può sottoscrivere contratti di fornitura di prodotti e servizi, ad esempio utenze di luce e gas in condominio, non approvati preventivamente dall’assemblea. Non può inoltre restare inerte nei confronti dei condomini morosi, salvo che non sia dispensato dall’assemblea; e ancora, non può adottare o avvallare decisioni o iniziative in contrasto con le delibere dell’assemblea e, ovviamente, con le leggi vigenti. Per ulteriori dettagli ti invitiamo a leggere: “Responsabilità e compiti dell’amministratore.”

Chi decide il cambio dei fornitori di luce e gas in condominio?

La decisione di cambiare fornitore per le utenze di luce e gas in condominio spetta all’assemblea condominiale, questo anche in caso di stipula di un contratto con lo stesso fornitore a nuove condizioni. Per velocizzare la procedura l’assemblea può designare dei condomini, in genere i consiglieri condominiali, ad analizzare con l’amministratore i preventivi da sottoporre in ogni caso al voto decisivo dell’assemblea.

Quando l’amministratore può decidere il cambio dei fornitori?

L’amministratore di condominio può decidere la sostituzione di un fornitore in caso urgenza o di disservizio grave del fornitore che crei un pregiudizio alla fruizione dell’impianto o delle parti comuni da parte dei condomini o di sicurezza dell’edificio. Ad esempio, la ditta che si occupa della manutenzione dell’antincendio, nonostante i solleciti è irreperibile e non effettua le verifiche di efficienza delle dotazioni condominiali; un altro esempio può essere la manutenzione dell’ascensore. In ogni caso l’amministratore dovrà far approvare dall’assemblea il cambio di fornitore e il preventivo di spesa. È poco probabile che si presenti un problema di urgenza con le utenze di luce e gas in condominio.

Cosa rischia l’amministratore che cambia i fornitori senza autorizzazione dell’assemblea?

L’amministratore non può sottoscrivere autonomamente contratti di fornitura di luce e gas in condominio, perché agisce in qualità di mandatario e al il compito di gestire i rapporti esistenti, qualsiasi modifica contrattuale, anche in senso migliorativo, dev’essere preventivamente approvato dalla compagine condominiale. Qualora dovesse stipulare, anche in buona fede, un contratto di fornitura, l’assemblea condominiale potrebbe impugnarlo privandolo di qualsiasi effetto nei confronti del condominio.

L’amministratore che sottoscrive un contratto di fornitura senza autorizzazione dell’assemblea condominiale può essere revocato per giusta causa, senza l’obbligo del condominio di riconoscere alcun indennizzo. Inoltre gli effetti del contratto sottoscritto con il fornitore ricadono interamente sull’amministratore.

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