Spese condominiali: 3 Cose da sapere nelle compravendite.
Le spese condominiali hanno un’importanza rilevante nella decisione di acquistare un immobile in condominio.
Per evitare incomprensioni e arrivare al rogito senza problemi, è opportuno chiarire fin da subito la ripartizione delle spese condominiali.
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1. Spese condominiali, chi paga?
La Legge e più precisamente l’art. 63 per le disp. e l’attuazione del codice civile prevede quanto segue:
” Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidamente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che detemina il trasferimento del diritto.”
È chiaro che dopo il rogito, per la Legge, acquirente e venditore sono chiamati in solido al pagamento delle spese condominiali arretrate; L’acquirente, in particolare, relativamente all’anno in corso e a quello precedente.
2. Come tutelarsi?
È opportuno che in fase di stipula, del preliminare di compravendita o compromesso, le parti di comune accordo definiscano chi paga cosa.
Spese ordinarie
In genere le spese condominiali ordinarie sono di competenza del venditore fino all’atto e dell’acquirente da quel momento in avanti.
Spese straordinarie
Le spese condominiali straordinarie, salvo diverso accordo, sono a carico del venditore se deliberate, dall’assemblea condominiale, prima del rogito e dell’acquirente se deliberate dopo il rogito. Vedi a questo proposito sentenza Corte di Cassazione n. 10235.
3. Come attestare il pagamento delle spese condominiali?
È interesse delle parti, dell’acquirente in particolare, accertarsi che il pagamento delle spese condominiali sia regolare e che non vi siano arretrati.
Il venditore presenterà al rogito una lettera dell’amministratore di condominio che attesta il pagamento delle competenze.
In genere un notaio, attento a tutelare le parti, chiede questa dichiarazione; in ogni caso è opportuno, inserire nel preliminare quest’adempimento.
L’amministratore è obbligato ai sensi dell’art. 1130 n. 9 del codice civile a fornire, al condomino, attestazione concernente lo stato dei pagamenti.
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