Rogito con consegna differita immobile: Guida essenziale.
Stai per comprare casa, ma sei preoccupato perché il venditore non consegnerà l’immobile il giorno del rogito; vorresti sapere come comportarti? In questo articolo ti spieghiamo cosa fare per affrontare la situazione con consapevolezza e serenità. Buona lettura.
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Capita sempre più spesso di fare il rogito e concordare la consegna dell’immobile, in un momento successivo. Accade quando il venditore non può lasciare l’immobile contestualmente alla firma del rogito notarile.
Rogito con consegna differita; i casi più frequenti
Le motivazioni che ritardano la consegna dell’immobile all’acquirente possono essere molteplici, i casi più frequenti:
- Il venditore con i soldi incassati acquista un altro immobile. In questo caso tra il rogito di vendita, la disponibilità del contante in banca e la stipula del successivo atto di acquisto passano diversi giorni.
- La necessità del venditore di eseguire il trasloco in un momento successivo alla vendita.
I rischi della consegna dopo il rogito
Il rischio principale è sostanzialmente legato al fatto che il venditore non liberi l’immobile alla data concordata.
L’altro aspetto è legato alla presenza, eventuale, di danni all’immobile o a parti di esso.
Consegna differita dell’immobile: Come tutelarsi al preliminare?
L’acquirente dev’essere informato prima della firma del compromesso dell’esigenza di differire la consegna dell’immobile.
I termini della consegna dell’immobile devono essere concordati tra le parti e riportate nel preliminare e in seguito nell’atto definitivo di compravendita.
La data di consegna dell’immobile deve essere certa.
È possibile, anzi consigliabile, indicare una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’immobile.
Come tutelarsi al rogito?
La consegna posticipata dell’immobile, come detto, può presentare dei rischi, è importante adottare alcuni accorgimenti per evitare brutte sorprese. La data di consegna dell’immobile dev’essere indicata nel rogito notarile, inoltre l’acquirente può:
1. Concordare il versamento del prezzo di vendita o di parte di esso alla consegna dell’immobile. In questo caso l’importo sarà trattenuto dal notaio e consegnato al venditore contestualmente all’immobile. Questa opzione si chiama “deposito prezzo dal notaio” è prevista dalla Legge 124 del 2017; Le parti, di comune accordo possono decidere di versare l’importo di acquisto al notaio, che deposita la somma su un conto corrente dedicato in attesa di metterla a disposizione del venditore. Il deposito prezzo è pertanto la possibilità di congelare temporaneamente la somma presso il notaio, in attesa che il venditore adempia agli accordi o che si formalizzi il passaggio di proprietà.
2. Prevedere in atto, una penale a carico del venditore qualora non dovesse ottemperare alla consegna dell’immobile alla data convenuta. Questa soluzione ha una finalità deterrente, l’importo dev’essere perciò adeguato allo scopo e rapportato a ogni giorno di ritardo nella consegna.
3. Chiedere che in atto venga riportata la frase: ” Il venditore s’impegna a conservare l’immobile nello stato di fatto in cui si trova, con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti concordano di effettuare un sopralluogo congiunto al momento della consegna e redigere un verbale dello stato dell’immobile.”
Spese condominiali chi paga in caso di consegna differita?
Le spese condominiali e le utenze sono a carico del venditore fino alla consegna dell’immobile. È un aspetto da valutare con attenzione, sopratutto quando la permanenza del venditore nell’immobile si protrae per alcuni mesi dopo il rogito. È in ogni caso, consigliabile inserire una specifica clausola nel compromesso e riportarla nell’atto definitivo, per evitare future divergenze.
Conclusioni
In ultima analisi la mancata consegna dell’immobile nei termini concordati può configurare un inadempimento del contratto e quindi la risoluzione dello stesso. È un’extrema ratio da scongiurare; in quanto le procedure sono lunghe, costose e comportano un notevole dispendio di energie, tempo e denaro.
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