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Rogito con consegna immobile differita: Come procedere.

Rogito con consegna immobile differita: Come procedere.

Rogito con consegna immobile differita: Come procedere.

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Stai per comprare casa, ma sei preoccupato perché il venditore non consegnerà l’immobile il giorno del rogito; vorresti sapere come comportarti? In questo articolo ti spieghiamo cosa fare per affrontare la situazione con consapevolezza e serenità. Buona lettura.

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Capita sempre più spesso di fare il rogito e concordare la consegna dell’immobile, in un momento successivo. Accade quando il venditore non può lasciare l’immobile contestualmente alla firma del rogito notarile.

Rogito con consegna differita; i casi più frequenti

Le motivazioni che ritardano la consegna dell’immobile all’acquirente possono essere molteplici, vediamone alcune.

Una delle situazioni che si verifica più spesso; il venditore con i soldi incassati acquista un altro immobile. In questo caso tra il rogito di vendita, la disponibilità del contante in banca e la stipula del successivo atto di acquisto passano diversi giorni. Un’altra circostanza che si può verificare è la necessità del venditore di eseguire il trasloco in un momento successivo alla vendita.

I rischi della consegna dopo il rogito

Il rischio principale è sostanzialmente legato al fatto che il venditore non liberi l’immobile alla data concordata.

L’altro aspetto è legato alla presenza, eventuale, di danni all’immobile o a parti di esso.

Cosa fare prima del rogito?

È doveroso che l’acquirente sia informato, tempestivamente, dell’esigenza del venditore di differire la consegna dell’immobile.

I termini della consegna dell’immobile devono essere concordati tra le parti e riportate nel preliminare e in seguito nell’atto definitivo di compravendita.

La data di consegna dell’immobile deve essere certa.

È possibile, anzi consigliabile, indicare una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’immobile.

Se il venditore non ha necessità dell’importo totale per l’acquisto di un’altra abitazione, si può concordare il saldo alla consegna dell’immobile. In questo caso l’importo sarà trattenuto dal notaio e consegnato contestualmente all’immobile.

Quest’ultima opzione si chiama “deposito prezzo dal notaio” è prevista dalla Legge 124 del 2017; Le parti, di comune accordo possono decidere di versare l’importo di acquisto al notaio, che deposita la somma su un conto corrente dedicato in attesa di metterla a disposizione del venditore.

Il deposito prezzo è pertanto la possibilità di congelare temporaneamente la somma presso il notaio, in attesa che il venditore ottemperi agli accordi o che si formalizzi il passaggio di proprietà.

Per quanto concerne eventuali danni all’immobile è opportuno che in atto venga riportata la frase: ” Il venditore s’impegna a conservare l’immobile nello stato di fatto in cui si trova, con la diligenza del buon padre di famiglia”.

È comunque opportuno effettuare un sopralluogo congiunto all’immobile in fase di consegna, e redigere eventualmente un verbale di consegna, per evitare contestazioni a posteriori.

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Spese condominiali chi paga in caso di consegna differita?

Le spese condominiali e le utenze sono a carico del venditore fino alla consegna dell’immobile. È un aspetto da valutare con attenzione, sopratutto quando la permanenza del venditore nell’immobile si protrae per alcuni mesi dopo il rogito. È in ogni caso, consigliabile inserire una specifica clausola nel compromesso e riportarla nell’atto definitivo, per evitare future divergenze.

Conclusioni

In ultima analisi la mancata consegna dell’immobile nei termini concordati può configurare un inadempimento del contratto e quindi la risoluzione dello stesso. È un’extrema ratio da scongiurare; in quanto le procedure sono lunghe, costose e spesso comportano un notevole dispendio di energie, tempo e denaro.

Foto pixabay.com

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